Art. 3.
(Fondo nazionale per la montagna).

      1. L'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Fondo nazionale per la montagna). - 1. È istituito presso il Ministero

 

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dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato "Fondo".
      2. Il Fondo è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Con nota analitica, allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.
      3. Il Fondo è alimentato, oltre che dai trasferimenti di cui al comma 2, da:

          a) quote dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane;

          b) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;

          c) nei limiti delle risorse stanziate dalla legge finanziaria ai sensi del comma 5, finanziamenti, qualificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

      4. Le quote di cui alle lettere a) e b) e i finanziamenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari.
      5. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate le risorse

 

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da destinare annualmente all'attuazione del comma 3. La legge finanziaria dispone le misure necessarie alla progressiva realizzazione degli obiettivi fissati e individua le risorse necessarie a fare fronte ai relativi oneri.
      6. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.
      7. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
      8. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3, in relazione agli interventi speciali di cui all'articolo 1».